L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/378/CEE dovra':

  • a)fornire la definizione di "giocattolo";
  • b)consentire l'immissione sul mercato soltanto dei giocattoli conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza;
  • c)prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione del giocattolo sul mercato CEE;
  • d)disciplinare l'apposizione sui giocattoli o sui loro imballaggi, o su entrambi, del marchio "C.E." da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di giocattolo soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza;
  • e)stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione dei giocattoli.

Testo vigente dal 12 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;428~art54 · fonte su Normattiva