Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990)
Art. 54 — Sicurezza dei giocattoli: criteri di delega
L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/378/CEE dovra':
- a)fornire la definizione di "giocattolo";
- b)consentire l'immissione sul mercato soltanto dei giocattoli conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza;
- c)prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione del giocattolo sul mercato CEE;
- d)disciplinare l'apposizione sui giocattoli o sui loro imballaggi, o su entrambi, del marchio "C.E." da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di giocattolo soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza;
- e)stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione dei giocattoli.
Testo vigente dal 12 gennaio 1991
