Art. 61 — Imballaggi preconfezionati criteri di delega
L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/356/CEE dovra' prevedere un congruo termine atto a consentire la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei preimballaggi immessi sul mercato prima della attuazione della direttiva in quantita' nominali non conformi a quelle previste dalla direttiva medesima. L'attuazione della direttiva del Consiglio 88/316/CEE dovra' prevedere che sia consentita la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte dei preimballaggi aventi contenuti nominali gia' ammessi a titolo transitorio.
Testo vigente dal 12 gennaio 1991
