Art. 66 — Controlli ed ispezioni veterinarie: criteri di delega
L'attuazione delle direttive del Consiglio 85/73/CEE 86/609/CEE, 88/320/CEE, 88/409/CEE e 89/662/CEE dovra' stabilire modalita' idonee a garantire la tutela della salute umana e la sanita' del patrimonio zootecnico e relative produzioni, nonche' l'efficacia e la tempestivita' delle procedure di vigilanza la semplificazione, dei sistemi di controllo necessari, anche mediante atti di indennizzo e di coordinamento alle regioni ai fini del riordino dei servizi veterinari previsto dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo i criteri in esso contemplati. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1 prevederanno, fra l'altro, la ripartizione del servizio veterinario in aree funzionali e la distribuzione dei servizi veterinari nell'ambito della regione sulla base dei criteri di organicita', razionalita' ed economicita'.
Testo vigente dal 12 gennaio 1991
