Art. 68 — Criteri speciali
L'attuazione della direttiva del Consiglio 80/68/CEE, in materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provato da certe sostanze pericolose, nell'ambito delle misure appropriate per evitare l'inquinamento prodotto da scarichi indiretti, prevedera' un regime di provia denuncia della ricerca di acque sotterranee anche fuori dei comprensori soggetti a tutela. L'attuazione delle direttive del Consiglio 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 88/347/CEE, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, sara' realizzata in conformita' alla disciplina generale del settore dettata con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217, introducendo le norme, anche transitorie, necessarie per rendere operanti le disposizioni specifiche relative alle singole sostanze. L'attuazione delle direttive del Consiglio 73/405/CEE, 82/242/CEE 82/243/CEE e 86/94/CEE, in materia di biodegradabilita' dei tensioattivi contenuti nei detergenti, sara' realizzata, per la parte concernente la previsione di metodi e tolleranze, nei modi stabiliti dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136, come sostituito dell'articolo 69 della presente legge.
Testo vigente dal 12 gennaio 1991
