[1]L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/666/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)disciplina degli strumenti e delle modalita' concernenti la pubblicita', l'iscrizione e il deposito degli atti e delle indicazioni previsti dalla direttiva;
  • b)distinzione tra i concetti di "filiale" e "succursale";
  • c)raccordo con le disposizioni contenute negli articoli 2195 e seguenti del codice civile d)

[2]estensione dell'obbligo di pubblicita' alle informazioni previste dall'articolo 2 paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva anche per le succursali di societa' di Paesi terzi;

  • e)previsione dell'applicabilita' delle sanzioni previste dagli articoli 2626 e 2627 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei liquidatori, per inosservanza degli obblighi relativi alla pubblicita' o alle indicazioni prescritte.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art16 · fonte su Normattiva