Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)
Art. 42 — Requisiti costruttivi dei dispositivi di protezione individuale: criteri di delega
L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/686/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
- a)fornire la definizione di dispositivo di protezione individuale (DPI);
- b)consentire l'immissione sul mercato soltanto dei DPI conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza;
- c)prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione del DPI sul mercato CEE;
- d)disciplinare l'apposizione sui DPI, sui loro imballaggi o su entrambi del marchio "CE" da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di DPI soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza;
- e)stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione di DPI.
Testo vigente dal 20 febbraio 1992
