Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)

Art. 42 — Requisiti costruttivi dei dispositivi di protezione individuale: criteri di delega

L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/686/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:

  • a)fornire la definizione di dispositivo di protezione individuale (DPI);
  • b)consentire l'immissione sul mercato soltanto dei DPI conformi a prestabiliti requisiti essenziali di sicurezza;
  • c)prevedere misure atte all'identificazione del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione del DPI sul mercato CEE;
  • d)disciplinare l'apposizione sui DPI, sui loro imballaggi o su entrambi del marchio "CE" da parte degli organismi abilitati, attestante che il modello di DPI soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza;
  • e)stabilire efficaci misure per i controlli nella fase di commercializzazione di DPI.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art42 · fonte su Normattiva