Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)
Art. 46 — Medicinali veterinari per uso immunologico e mangimi medicati: criteri di delega
L'attuazione delle direttive del Consiglio 90/44/CEE. 90/167/CEE e 90/677/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
- a)assicurare il controllo sulla idoneita' delle strutture di produzione dei medicinali e dei mangimi;
- b)disporre procedure e prove idonee a dimostrarne l'efficacia e l'innocuita';
- c)stabilire controlli sull'importazione, produzione e commercializzazione del materiale biologico e delle materie prime impiegate nella loro preparazione.
Testo vigente dal 20 febbraio 1992
