Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)

Art. 50 — Produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carne e degli ovoprodotti: criteri di delega

L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/658/CEE, 89/227/CEE e 89/437/CEE dovra' avvenire in modo da assicurare:

  • a)idonee garanzie a tutela della salute umana:
  • b)l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione;
  • c)una dettagliata informazione del consumatore ricavabile dall'etichettatura contenente l'elenco completo degli ingredienti.

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art50 · fonte su Normattiva