L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/59/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)saranno previste le modalita' per individuare i prodotti e i settori non assoggettabili alla normativa generale di attuazione della direttiva;
  • b)saranno determinati gli obblighi dei diversi operatori economici, con particolare riguardo a quelli del produttore e, per le parti di loro competenza, gli obblighi dei distributori;
  • c)il controllo della conformita' dei prodotti agli obblighi di sicurezza sara' assegnato ad organi che gia' presentino tra le proprie competenze analoghe attribuzioni; detti organi, per l'eventuale accertamento dei requisiti tecnici dei prodotti, dovranno avvalersi di laboratori di prova accreditati secondo la vigente normativa comunitaria;
  • d)saranno previste e regolate le misure volte all'accertamento della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e alla prevenzione dei rischi, anche mediante sospensione o ritiro dal mercato, nonche' l'informazione alle persone che potrebbero essere esposte a rischio nei casi urgenti in cui la presenza dei prodotti costituisca un pericolo per la pubblica incolumita';
  • e)sara' assicurato il necessario coordinamento tra i vari organi operanti in materia di sicurezza dei prodotti ai fini anche degli adempimenti previsti dagli articoli 7 e 8 della direttiva.

Testo vigente dal 4 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art43 · fonte su Normattiva