Art. 59 — Maggiori risorse determinate dalla variazione del cambio da versare alla CEE per mancato utilizzo)
Le maggiori risorse da versare alla CEE per effetto della conversione in ECU, a tasso variato, delle somme restituite dagli assegnatari, per mancato od irregolare utilizzo, fanno carico agli assegnatari stessi per la parte afferente la perdita di cambio accertata tra la data di trasferimento delle somme del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quella di riversamento al Fondo medesimo. Eventuali perdite di cambio determinatesi nel periodo di permanenza delle risorse comunitarie presso il Fondo di rotazione gravano sulle disponibilita' del Fondo medesimo.
Testo vigente dal 4 marzo 1994
