Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994

Art. 10 — Facoltà per gli enti previdenziali di investire in titoli pubblici emessi nell'Unione europea

Gli enti gestori di forme obbligatorie e facoltative di previdenza ed assistenza sociale possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento normative degli stessi, investire i fondi disponibili in titoli di Stato di Stati membri dell'Unione europea, garantiti dagli Stati medesimi o dall'Unione, o in titoli emessi dalla Banca europea per gli investimenti o dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Testo vigente dal 10 febbraio 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52~art10 · fonte su Normattiva