L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/40/CEE e 93/41/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)inserire le opportune previsioni relative ai riconoscimenti di autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate da altro Stato membro;
  • b)evitare duplicazioni nel lavoro di istruzione delle domande di autorizzazione all'ammissione in commercio di un medicinale veterinario, attraverso idonei meccanismi di coordinamento fra gli Stati membri;
  • c)migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni fra gli Stati membri, anche attraverso il sistema nazionale di farmacovigilanza;
  • d)prevedere norme transitorie e di coordinamento che consentano una gestione senza soluzione di continuita' delle autorizzazioni all'immissione in commercio gia' rilasciate secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 117, e il proseguimento dell'esame delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio per i prodotti da biotecnologia, presentate anteriormente al 1 gennaio 1995, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio.

Testo vigente dal 10 febbraio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52~art34 · fonte su Normattiva