(Integrazioni al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281). All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: "venti giorni" sono inserite le seguenti: "; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere". All'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge e' presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere".
Testo vigente dal 12 febbraio 1999
