(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). Il Governo e' autorizzato ad emanare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

Testo vigente dal 12 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-05;25~art7 · fonte su Normattiva