Art. 25 — Contratti a tempo determinato stipulabili dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas)
Al fine di far fronte ai nuovi compiti derivanti dall'attuazione delle direttive 96/ 92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 e 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 e dalla conseguente liberalizzazione del mercato di cui ai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas puo' procedere per una sola volta alla stipula di contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel limite di 30 unita', a carico delle proprie risorse e senza oneri per la finanza pubblica. Ai contratti a tempo determinato stipulati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi del predetto articolo 2, comma 30, della legge n. 481 del 1995, ivi compresi quelli in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, per quanto riguarda la durata, le disposizioni in vigore per l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Testo vigente dal 20 gennaio 2001
