Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di regolamentazione dei prodotti alimentari. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Testo vigente dal 26 marzo 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-03-01;39~art12 · fonte su Normattiva