Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002

Art. 19 — Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, in materia di servizi postali

Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita' in conformita' dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)determinare l'ambito dei servizi postali riservati dal 1 gennaio 2003 e dal 1 gennaio 2006, ivi compresa la corrispondenza transfrontaliera e la pubblicita' diretta per corrispondenza, nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale entro i limiti di peso e di prezzo indicati nella direttiva;
  • b)garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e di non discriminazione nell'applicazione delle condizioni economiche speciali e di quelle associate;
  • c)fissare regole tassative per il trasferimento di sovvenzioni dall'area riservata a quella del servizio universale;
  • d)assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del servizio universale e del servizio offerto dagli operatori privati;
  • e)garantire il rispetto dei servizi riservati.
  • f)assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale, anche con specifico riferimento alla particolare situazione dei comuni minori, delle localita' montane, delle isole minori e delle altre aree svantaggiate. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 7 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-03;14~art19 · fonte su Normattiva