Art. 21 — Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno
All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25". Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e' sostituito dal seguente: "E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di eta' superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi".
Testo vigente dal 7 febbraio 2003
