Art. 13 — Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 379, concernente la disciplina del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati:
- 1)le parole: "lavoratori italiani e loro congiunti emigrati", "lavoratori italiani e i loro congiunti emigrati" e "lavoratori italiani o loro congiunti emigrati", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "cittadini di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione elvetica";
- 2)le parole: "all'estero", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "in uno Stato diverso dall'Italia";
- 3)il comma 9 e' abrogato;
- b)l'articolo 380 e' abrogato. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 8 febbraio 2006
