Art. 21 — Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite, dopo la lettera s) e' inserita la seguente: "s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi;". All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, le parole: "lettere s) e t)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere p), s), s-bis) e t)".
Testo vigente dal 8 febbraio 2006
