capo I — DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
- Art. 1 — Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie
- Art. 2 — Modifica all'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11
- Art. 3 — Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa
- Art. 4 — Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni a disposizioni in materia di Politica agricola comune e di Politica dello sviluppo rurale
- Art. 5 — Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie
- Art. 6 — Oneri relativi a prestazioni e controlli
- Art. 7 — Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato
- Art. 8 — Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie