Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006

Art. 15 — Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE, in materia di immissione sul mercato di biocidi)

Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e' sostituito dal seguente: "3. Non e' consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, come "tossico" o "molto tossico", "cancerogeno di categoria 1 o 2", "mutageno di categoria 1 o 2" o "tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2", fermo restando che per l'impiego professionale ed industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato puo' essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso".

Testo vigente dal 17 febbraio 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-02-06;13~art15 · fonte su Normattiva