All'articolo 7, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non e' possibile stabilire il luogo in cui sono stati messi in consumo, l'irregolarita' o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che la prova della regolarita' dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarita' o l'infrazione e' stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato non venga fornita nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di spedizione o da quella in cui il mittente e' venuto a conoscenza che e' stata commessa una irregolarita' o un'infrazione".

Testo vigente dal 6 marzo 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-02-25;34~art19 · fonte su Normattiva