Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008

Art. 32 — Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/ CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/ CE, e abrogazione della direttiva 97/5/CE

Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2007/ 64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformita' con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva;
  • b)favorire la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovra' provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
  • c)ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e della necessita' di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;
  • d)favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;
  • e)istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attivita' di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica;
  • f)individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attivita' e a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonche' a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;
  • g)individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parita' concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento;
  • h)recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti di tali servizi di effettuare scelte consapevoli, graduando i requisiti informativi in relazione alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del contratto concluso e al valore dello strumento di pagamento;
  • i)recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva;
  • l)assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilita' tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonche' il regolare funzionamento dei servizi di pagamento;
  • m)prevedere procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento;
  • n)prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative all'utilizzazione di servizi di pagamento;
  • o)prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all'allegato alla direttiva 2007/64/CE conformemente al diritto nazionale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attivita' fino al 30 aprile 2011;
  • p)individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente a emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo e a recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato;
  • q)introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;
  • r)prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 14 luglio 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-07-07;88~art32 · fonte su Normattiva