Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009

Art. 43 — Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

Il comma 15 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e' sostituito dal seguente: «15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono consegnare, ove cio' sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:

  • a)direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
  • b)ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perche' provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3».

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;96~art43 · fonte su Normattiva