Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009

Art. 50 — (Attuazione del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009)

Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, designando la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) quale autorita' competente ai fini del regolamento, attribuendo alla stessa i poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato regolamento, e individuando le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni del medesimo, estendendo all'uopo le previsioni di cui all'articolo 193 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 25 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;96~art50 · fonte su Normattiva