Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997
Art. 35 — Sistemi di indennizzo degli investitori: criteri di delega
Il recepimento della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a completamento della disciplina di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)coordinare gli interventi dei sistemi di indennizzo degli investitori con quelli dei sistemi di garanzia dei depositi, al fine di evitare che i crediti vantati nei confronti di banche beneficino di un doppio indennizzo;
- b)stabilire limiti e criteri di intervento dei sistemi di indennizzo degli investitori; l'eventuale esclusione o riduzione della copertura del sistema dovra' riferirsi alle categorie di investitori previste nell'allegato I alla direttiva;
- c)demandare alle competenti autorita' di vigilanza il potere di prescrivere che l'adesione ai sistemi di indennizzo degli investitori sia sottoposta a forme adeguate di pubblicita'; in particolare, gli investitori dovranno essere informati con chiarezza sull'importo e sulla portata della copertura offerta, nonche' sulle norme applicabili.
Testo vigente dal 7 maggio 1998
