Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997

Art. 41 — Tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti di godimento a tempo parziale dei beni immobili: criteri di delega

L'attuazione della direttiva 94/47/CE del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)prevedere che il venditore sia tenuto a consegnare ad ogni soggetto interessato un documento, con le caratteristiche di cui all'articolo 3 della direttiva, redatto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di residenza dell'acquirente, ovvero, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso e' cittadino, purche' si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea, nonche' una traduzione conforme del contratto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui e' situato il bene immobile, purche' si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea;
  • b)prevedere che il contratto di acquisto del diritto di godimento sul bene immobile sia redatto per iscritto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro in cui risiede l'acquirente, oppure, a scelta di quest'ultimo, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di cui lo stesso e' cittadino, purche' si tratti di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, e che debba contenere gli elementi di cui all'allegato della direttiva;
  • c)prevedere che l'acquirente eserciti il diritto di recesso, alle condizioni e nei casi stabiliti dall'articolo 5 della direttiva, senza sottoposizione ad alcuna penalita';
  • d)prevedere la risoluzione di diritto dell'eventuale contratto di concessione di credito, erogato dal venditore, o dal terzo in base ad un accordo tra questi ed il venditore, qualora sia esercitato il diritto di recesso di cui alla lettera c);
  • e)prevedere l'inefficacia di ogni clausola contrattuale o patto aggiunto di rinuncia dell'acquirente ai diritti previsti dal decreto legislativo o di esonero del venditore dalle responsabilita' nello stesso previste;
  • f)prevedere, salvo quanto stabilito dalla lettera e), i casi di nullita' dei contratti stipulati in violazione delle norme del decreto legislativo ed un corrispondente sistema sanzionatorio per l'operatore commerciale;
  • g)prevedere l'obbligatorieta' per il venditore di fornire garanzie fideiussorie, bancarie o assicurative, a favore degli acquirenti. Il legislatore delegato dovra' prevedere, per tutte le controversie derivanti dall'applicazione delle norme dettate dal decreto legislativo, la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'acquirente, se ubicati nel territorio dello Stato.

Testo vigente dal 7 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-24;128~art41 · fonte su Normattiva