L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'articolo 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della medesima;
  • b)comprendere la banca di dati, alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
  • c)riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati;
  • d)prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), della direttiva;
  • e)riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;
  • f)prevedere disposizioni transitorie in conformita' a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva. top on

Testo vigente dal 7 maggio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-24;128~art43 · fonte su Normattiva