Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 1995-1997
Art. 43 — Tutela giuridica delle banche di dati
L'attuazione della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si informa ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a)definire la nozione giuridica di banca di dati ai sensi dell'articolo 1 della direttiva ed agli effetti del recepimento della medesima;
- b)comprendere la banca di dati, alle condizioni previste dalla direttiva, tra le opere protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
- c)riconoscere e disciplinare l'esercizio del diritto esclusivo dell'autore delle banche di dati;
- d)prevedere deroghe al diritto esclusivo di autorizzare l'estrazione e il reimpiego di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, lettere b) e c), della direttiva;
- e)riconoscere e disciplinare, in applicazione delle disposizioni contenute nel capitolo III della direttiva, il diritto specifico di chi ha costituito la banca di dati alla tutela dell'investimento;
- f)prevedere disposizioni transitorie in conformita' a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva. top on
Testo vigente dal 7 maggio 1998
