titolo I — DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
- Art. 1 — (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
- Art. 2 — (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)
- Art. 3 — (Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive)
- Art. 4 — (Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee)
- Art. 5 — (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)
- Art. 6 — (Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa)
- Art. 7 — (Oneri relativi a prestazioni e controlli)
- Art. 8 — (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)
- Art. 9
- Art. 10 — (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)
- Art. 11 — Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture)
- Art. 12 — (Marcatura CE)
- Art. 13 — (Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52)
- Art. 14 — (Comunicazione alle Camere dei progetti di atti comunitari)
- Art. 15 — Modifiche al decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo)
- Art. 16 — (Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione del l'impiego dell'amianto)