All'articolo 22 della legge 22 dicembre 1984, n. 888, e' aggiunto il seguente comma: "Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Testo vigente dal 23 novembre 1985
