Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2006, n. 298, e' inserito il seguente: «4-bis. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 della predetta legge n. 296 del 2006».

Testo vigente dal 13 novembre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-11-06;211~art3 · fonte su Normattiva