Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011

Art. 2 — Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

All'articolo 2 della legge 13 dicembre 2010, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 3, le parole «70.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75.000 milioni»;
  • b)al comma 7, le parole «10.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.000 milioni di euro»;
  • c)dopo il comma 29 e' inserito il seguente: «29-bis. In relazione alle necessita' gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli n. 2751 e n. 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, iscritti nell'ambito della missione "L'Italia in Europa e nel mondo" - programma "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE"».

Testo vigente dal 14 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-11;182~art2 · fonte su Normattiva