All'articolo 8 della legge 24 dicembre 2012, n. 229, dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: «12-bis. Ferma restando l'adozione da parte delle Amministrazioni dello Stato dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, anche per l'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010».

Testo vigente dal 14 ottobre 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-10-04;117~art3 · fonte su Normattiva