All'articolo 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «35-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse del capitolo "Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso", iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016. Le risorse non utilizzate nel corso del presente esercizio possono esserlo, in conto residui, nell'esercizio successivo». Per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 955.069.060 euro per l'anno 2016.

Testo vigente dal 28 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-12;196~art4 · fonte su Normattiva