Art. 2 — Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
Nell'articolo 2, comma 3, della legge 23 dicembre 2009, n. 192, le parole: «69.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «82.257 milioni». Nell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 2009, n. 192, le parole: «rispettivamente, in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, in 8.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi». All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 192, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «29-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le variazioni di bilancio occorrenti per attribuire la somma di 10 milioni di euro, in termini di residui e di cassa, al fondo da ripartire per la realizzazione delle iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico, di cui all'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sul fondo da utilizzare per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, ivi compresa l'assunzione di personale in deroga, nonche' per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni, previsto dal medesimo articolo 61, comma 17, del citato decreto-legge n. 112 del 2008».
Testo vigente dal 28 settembre 2010
