Art. 1

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →

[1]Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie

[2]Art. 1.

[3]L'esercizio delle facolta' attribuite all'autorita' governativa nel titolo II del libro I del codice puo' dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attivita' nell'ambito di una provincia.

Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art1 · fonte su Normattiva