Art. 1
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[1]Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie
[2]Art. 1.
[3]L'esercizio delle facolta' attribuite all'autorita' governativa nel titolo II del libro I del codice puo' dal Governo essere delegato in tutto o in parte ai prefetti per gli enti che esercitano la loro attivita' nell'ambito di una provincia.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 22 dicembre 2000 · versione 0 su Normattiva