Art. 100
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 giugno 1973 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →
[1]((Fino all'attuazione del registro delle imprese gli atti di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di una impresa commerciale nell'interesse di un minore o di un interdetto, gli atti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato, i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni stesse, le procure institorie, le nomine di procuratori nonche' gli atti e i fatti relativi alle societa', per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese, sono soggetti alla iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale secondo le modalita' stabilite dalle leggi anteriori.
[2]Tuttavia il contenuto degli atti da iscrivere, i termini per l'iscrizione e gli effetti della medesima sono determinati dal codice.
[3]Fino all'attuazione del registro delle imprese non sono soggetti a registrazione gli imprenditori individuali e gli enti pubblici che esercitano un'attivita' commerciale, salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo.
[4]Non si applicano inoltre le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 2556 e dell'articolo 2559 del codice)).
Testo vigente dal 19 giugno 1973 al 1 gennaio 2004 · versione 9 su Normattiva