Art. 101-bis

Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale e' prescritta l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese deve essere rilasciata a chi ne faccia richiesta, anche per corrispondenza, senza che il costo di tale copia possa eccedere il costo amministrativo.

Testo vigente dal 25 febbraio 1970, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art101bis · fonte su Normattiva