Art. 67
[1]Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati (articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati, indicando gli estremi della registrazione, compreso l'ammontare dell'imposta, con apposita attestazione da loro sottoscritta. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
- a)agli originali, copie ed estratti di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali o di atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio;
- b)agli atti richiesti d'ufficio ai fini di un procedimento giurisdizionale, salvo il disposto dell'articolo 66, comma 7;
- c)alle copie degli atti destinate alla trascrizione o iscrizione nei registri immobiliari;
- d)alle copie degli atti occorrenti per l'approvazione od omologazione;
- e)alle copie di atti che il pubblico ufficiale e' tenuto per legge a depositare presso pubblici uffici;
- f)al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata;
- g)al rilascio di copia dell'atto conclusivo (sentenza o verbale di conciliazione) della causa di opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale, ai fini della variazione di quest'ultimo;
- h)al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. 3. Nei casi di cui al comma 2 deve essere apposta sull'originale, sulla copia o sull'estratto rilasciati prima della registrazione l'indicazione dell'uso.
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