Art. 108
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[1]Fino all'attuazione del registro delle imprese l'iscrizione dei contratti di consorzio prevista dall'art. 2612 del codice deve essere eseguita nel registro delle societa' presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, e pubblicata nel foglio degli annunzi legali.
[2]Per le modalita' dell'iscrizione si osservano le norme stabilite per le societa', in quanto applicabili.
[3]Al commissario governativo, nominato dall'autorita' governativa in sostituzione degli organi del consorzio a norma dell'art. 2619 del codice, si applica l'art. 106 di queste disposizioni.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 1 gennaio 2004 · versione 0 su Normattiva