Art. 11
[1]Quando la persona giuridica e' dichiarata estinta o quando l'associazione e' sciolta, il presidente del tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio, nomina uno o piu' commissari liquidatori, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non preveda una diversa forma di nomina e a questa si proceda entro un mese dal provvedimento. La preventiva designazione dei liquidatori nell'atto costitutivo o nello statuto non ha effetto.
[2]Quando lo scioglimento dell'associazione e' deliberato dall'assemblea, la nomina puo' essere fatta dall'assemblea medesima con la maggioranza prevista dall'art. 21 del codice.
[3]Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.
[4]In ogni caso la nomina fatta dall'assemblea o nelle forme previste nell'atto costitutivo o nello statuto deve essere comunicata immediatamente al presidente del tribunale.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva