Art. 13
[1]I liquidatori, entro quindici giorni dalla comunicazione avutane, devono procedere all'annotazione della loro nomina nel registro dove la persona giuridica e' iscritta, e richiedere agli amministratori la consegna dei beni e delle scritture della persona giuridica. All'atto della consegna e' redatto inventario, di cui e' trasmessa copia al presidente del tribunale.
[2]Se gli amministratori si rifiutano di procedere alla consegna, il presidente del tribunale autorizza il rilascio coattivo con decreto non soggetto a reclamo. In questo caso l'inventario e redatto dall'ufficiale giudiziario procedente.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva