Art. 111-quinquies

L'articolo 2632 del codice, come modificato dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, e' sostituito dal seguente: `"Art. 2632. - Formazione fittizia del capitale. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della societa' nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.".

Testo vigente dal 1 gennaio 2004, tuttora in vigore · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art111quinquies · fonte su Normattiva