Art. 115
[1]Il termine di tre mesi, previsto nel secondo comma dell'art. 14 della legge 27 maggio 1929 n. 847, e' ridotto a un mese.
[2]Il capo primo della legge suddetta e' abrogato.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva