Art. 120
L'azione di disconoscimento di paternita' e' soggetta ai termini e alle cause di decadenza previsti nel nuovo codice, anche quando si tratta di impugnare la legittimita' di figli nati prima dell'entrata in vigore dello stesso codice, sempre che l'azione non sia gia' estinta a norma delle disposizioni del codice del 1865.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva