Art. 137
Non possono essere promosse ne' proseguite azioni per la dichiarazione di nullita', per vizio di forma, per incapacita' a ricevere o per altre cause, di disposizioni testamentarie e di donazioni che sono valide secondo il codice. La nullita' ammessa anche da questo non puo' essere pronunziata se non nei limiti da esso previsti.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva