Art. 148
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 aprile 1942 al 7 agosto 1966. Leggi il testo vigente →
Quando, secondo la legge del tempo in cui l'enfiteusi e' stata costituita, al concedente spetta la prelazione in caso di vendita del diritto dell'enfiteuta, si applicano le disposizioni dell'art. 966 del codice.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 7 agosto 1966 · versione 0 su Normattiva