Art. 149
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Alle enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori si applicano altresi' le disposizioni del n. 2 e del secondo comma dell'art. 972, nonche' quelle degli articoli 973 e 974 del codice.
Testo vigente dal 17 aprile 1942 al 7 agosto 1966 · versione 0 su Normattiva