Art. 15

[1]Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell'articolo precedente queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell'ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui e' necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano.

[2]I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non e' attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.

[3]Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l'inventario dei beni residuati e rendono conto della gestione al presidente del tribunale.

[4]Copia dell'inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa all'autorita' governativa.

[5]I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell'art. 31 del codice, provocando, quando e' necessario, le disposizioni dell'autorita' governativa.

Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art15 · fonte su Normattiva