Art. 15
[1]Quando non sono intervenute opposizioni ai sensi dell'articolo precedente queste sono state rigettate con provvedimento definitivo, i liquidatori provvedono a riscuotere i crediti dell'ente, a convertire in danaro, nei limiti in cui e' necessario, i beni e a pagare i creditori a misura che si presentano.
[2]I liquidatori possono provvedere al pagamento anche dei creditori il cui credito non e' attualmente esigibile, e devono provvedere alle cautele necessarie per assicurare il pagamento dei creditori condizionali.
[3]Soddisfatti i creditori, i liquidatori formano l'inventario dei beni residuati e rendono conto della gestione al presidente del tribunale.
[4]Copia dell'inventario e del rendiconto approvato dal presidente del tribunale deve essere trasmessa all'autorita' governativa.
[5]I liquidatori distribuiscono i beni residuati a norma dell'art. 31 del codice, provocando, quando e' necessario, le disposizioni dell'autorita' governativa.
Testo vigente dal 17 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva